Detrazioni2020 – Arredamento Mantova – Binarreda

Ecobonus 110: le novità nel Decreto Rilancio

Dopo i primi interventi di contenimento della crisi previsti dal Decreto “Cura Italia”, il Governo ha stanziato ulteriori 155 miliardi di euro circa tramite il Decreto “Rilancio”, mirando, tra gli altri obiettivi, alla ripresa economica di imprese e famiglie.
Nel novero degli interventi previsti, una particolare eco si è avuta con il superbonus per l’edilizia, c.d. ecobonus 110 per cento, tramite il quale sarebbe possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, in misura superiore rispetto al costo.


Con tale strumento, sarebbe infatti possibile usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico, per gli interventi effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.

Secondo quanto recentemente dichiarato dal Governo, (il decreto è ancora  in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,)  i destinatari del bonus al 110% potranno essere tutti i contribuenti, residenti e non residenti, possessori a qualsiasi titolo dell’immobile su cui verranno fatti gli interventi, in cui rientrano anche familiari e cointestatari,  entro i criteri previsti dal Decreto. 
Potranno pertanto usufruire dell’agevolazione anche i condomini e gli enti che gestiscono le case popolari, nonché le persone fisiche, sia sugli interventi eseguiti nella propria abitazione sia in percentuale su quelli fatti negli spazi comuni, effettuati anche sugli immobili unifamiliari.
Gli interventi per i quali sarà possibile beneficiare della detrazione riguardano:

  • isolamento termico delle superfici esterne opache, verticali e orizzontali, per almeno un quarto della superficie totale, c.d. cappotto termico, nel limite di euro 60mila per singola abitazione. Nel caso in cui i lavori siano fatti da enti condominiali o istituti, il limite è moltiplicato per il numero totale di abitazioni interessate;
  • sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione, nel limite di euro 30mila per singola abitazione, comprensivo delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito, moltiplicato per tutte le unità abitativa per gli istituti e enti condominiali;
  • interventi di rafforzamento delle strutture e riduzione del rischio sismico
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Sulla documentazione atta a consentire l’utilizzo dell’ecobonus non si prevedono sostanziali differenze rispetto a quanto precedentemente previsto per gli stessi interventi.

Pertanto, per poter usufruire dell’ecobonus saranno necessari:

  • dichiarazione di conformità rilasciata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato, in cui si certifica che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
  • scheda informativa sugli interventi realizzati
  • attestato di prestazione energetica (APE), emesso dopo l’esecuzione dei lavori.

Si precisa che per tali interventi non è direttamente prevista l’applicazione della sovradetraibilità al 110%. Il regime ordinario di detraibilità per tali interventi, difatti, prevede un’aliquota variabile tra il 50 e il 65% in base alla tipologia3.

Tuttavia, in deroga a tali disposizioni, la Relazione Illustrativa allo schema di Decreto Rilancio prevede che la detraibilità degli interventi di cui all’art. 14 del D.L. 63/2016 possa arrivare sino al 110% se attuati congiuntamente agli interventi strutturali.

Il pagamento dei lavori dovrà avvenire con metodo tracciabile, bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario del bonus e il codice fiscale/partita iva dell’impresa o professionista che ha eseguito i lavori.
Tutta la documentazione dovrà, infine, essere inviata telematicamente, entro 90 giorni dal termine dei lavori, all’Enea (Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

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